Statuto del Bailliage Nazionale d'Italia
 

Articolo 1
COSTITUZIONE

È costituita la associazione non riconosciuta denominata “Chaîne des Rôtisseurs - Bailliage Nationale d'Italie”, in appresso anche denominata per brevità “Bailliage d’Italie” o “Bailliage Nazionale”.
Il “Bailliage d’Italie” è una associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro e con durata a tempo indeterminato, composta da ogni persona, fisica o giuridica o ente morale, che aderisce al presente Statuto.
Il “Bailliage d’Italie” è parte ed emanazione dell’associazione internazionale “Chaîne des Rôtisseurs - Association Mondiale de la Gastronomie”, con sede in Parigi (in appresso denominata per brevità anche “Chaîne” o “Chaîne des Rôtisseurs”), con Statuto depositato presso la Prefecture de Police di Parigi il 3 agosto 1950, e atto costitutivo pubblicato sul Journal Officiel della Repubblica Francese il 29 agosto 1950, pagina 9316.
Il “Bailliage d’Italie”, per quanto non in contrasto con il presente Statuto e la specifica normativa italiana in materia, riconosce lo Statuto, i Regolamenti interni e le Direttive di detta associazione internazionale.

 

Articolo 2
SCOPO

Il “Bailliage d’Italie” ha lo scopo di promuovere, in tutte le Regioni d’Italia, i valori gastronomici e la cultura della tavola nel senso più ampio, in tutte le materie relative a cibi o bevande. Diffonde e incoraggia lo sviluppo delle arti  culinarie, e in particolare le tecniche di cottura allo spiedo e alla griglia.

 

Articolo 3
SEDE

La sede del “Bailliage d’Italie” è nella città indicata dal Bailli Délégué, che lo presiede e ne ha la legale rappresentanza, come meglio specificato al successivo articolo 8. 
Il Bailli Délégué deve risiedere in Italia.

 

Articolo 4
MEZZI D’AZIONE

Mezzi d'azione del “Bailliage d’Italie” sono, senza che questa indicazione sia limitativa: eventi conviviali, conferenze, congressi, concorsi, capitoli, esposizioni, dimostrazioni culinarie e gastronomiche, articoli giornalistici, pubblicazioni e ogni forma di supporto dei fini istituzionali associativi.

 

Articolo 5
ASSOCIATI - ADESIONE

Sono associati dell’associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni e che aderiscono al presente Statuto conformemente alle condizioni di ammissione e alla procedura di ammissione previste dallo stesso Statuto e dai Regolamenti associativi.
Gli associati si distinguono in “Amateurs” e “Professionnels”.
Possono diventare associati “Amateurs” le persone fisiche che non sono professionisti del settore della gastronomia e della ristorazione.
Possono diventare associati “Professionnels” le persone fisiche direttamente impegnate nel settore dell'enogastronomia; in particolare, gli chef, i proprietari, i gestori, i direttori o i dipendenti di un ristorante aperto al pubblico che abbiano in ogni menu almeno un arrosto o una grigliata e che possiedano spiedo o griglia di importanza proporzionata al locale e funzionante in via permanente. Tutti i soci “Professionnels” si devono impegnare a rispettare rigorosamente il presente Statuto e i Regolamenti associativi e a fornire agli altri soci della “Chaîne” in visita ai loro ristoranti un trattamento consono allo spirito conviviale e agli scopi e alle finalità della stessa.
Gli associati del “Bailliage d’Italie” contraggono, con la loro adesione, doveri di fraternità e rispetto gli uni verso gli altri.
Gli associati, all’atto del loro ingresso nell’associazione, prestano il seguente giuramento:
«In qualità di socio della Chaîne des Rôtisseurs giuro di onorare sempre l’arte della cucina e la cultura della buona tavola. Giuro di onorare i miei doveri di fraternità e di rispetto nei confronti di tutti i soci  della Chaîne des Rôtisseurs».
Tutti gli associati hanno l’obbligo di:
- non assumere comportamenti o azioni in contrasto con lo spirito associativo o con le finalità dell’associazione, o comportamenti che possano arrecare danno all’immagine o alle attività della stessa associazione;
- contribuire finanziariamente, al momento dell’ingresso in associazione, sulla base dei diritti di ammissione e della prima quota associativa annuale; 
- contribuire finanziariamente e annualmente, sulla base delle quote associative annue.
Ogni anno gli associati sono tenuti a pagare una quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale.
La quota associativa è in ogni caso intrasferibile.

 

Articolo 6
ORGANIZZAZIONE

Il “Bailliage d’Italie” è organizzato in "Bailliages" Territoriali in altrettante città, regioni o, più in generale, aree territoriali, con un sufficiente numero di soci perché un tale Bailliage possa essere creato. La decisione circa la costituzione di Bailliages Territoriali e il numero minimo degli associati (Confrères) necessario per la costituzione degli stessi  è di assoluta competenza del Consiglio Nazionale.
Il “Bailliage d’Italie” è amministrato da un Consiglio Nazionale diretto dal Bailli Délégué, che eserciterà le sue funzioni conformemente al presente Statuto, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle Direttive della “Chaîne des Rôtisseurs”.
L'importo delle quote sociali da pagarsi annualmente da parte degli associati al “Bailliage d’Italie” sarà fissato dal Consiglio Nazionale.

 

Articolo 7
ORGANI

 Sono organi del “Bailliage d’Italie”:
- il Bailli Délégué
- il Consiglio Nazionale
- l’Assemblea Generale Nazionale degli associati
- il Collegio dei Revisori (se nominato).
Tutte le cariche associative, a eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori, se nominati, sono gratuite, salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.
Le cariche associative sono attribuite dal Bailli Délégué in sede di costituzione.

 

Articolo 8
BAILLI DÉLÉGUÉ

Il Bailli Délégué è il Presidente e legale rappresentante del “Bailliage d’Italie”.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
È nominato direttamente dal Consiglio Magistrale della “Chaîne des Rôtisseurs” e può essere riconfermato.
È suo compito quello di:
- provvedere, direttamente o a mezzo dei Consiglieri Nazionali, alla amministrazione del Bailliage Nazionale del quale ha la responsabilità;
- impartire le direttive per lo sviluppo e l’organizzazione del Bailliage Nazionale e delle sue manifestazioni;
- rappresentare il Bailliage Nazionale nelle manifestazioni ufficiali nazionali e internazionali della “Chaîne” e nelle altre manifestazioni che non siano direttamente della “Chaîne”;
- nominare i membri del Consiglio Nazionale e presiedere questo organismo che convoca almeno una volta l’anno entro il 30 novembre; la carica di membro del Consiglio Nazionale si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora il Bailli Délégué non manifesti volontà contraria entro il 31 dicembre di ogni anno;
- nominare i Bailli Territoriali e seguire lo sviluppo dei vari Bailliages; la carica di Bailli Territoriale si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora il Bailli Délégué non manifesti volontà contraria entro il 31 dicembre di ogni anno;
- presiedere l’Assemblea Generale Nazionale che convoca almeno una volta l’anno entro il 30 novembre (normalmente in occasione dei Grandi Capitoli Nazionali);
- indire i Capitoli Nazionali e presiederli;
- riferire periodicamente al Consiglio Magistrale della “Chaîne” sulle manifestazioni del “Bailliage d’Italie” e sul suo sviluppo.
Il Bailli Délégué è responsabile dell’organizzazione dei Concorsi Nazionali del “Meilleur Jeune Chef Rôtisseur” e del “Meilleur Jeune Sommelier”.
Nell’espletamento di tutti questi incarichi, il Bailli Délégué è coadiuvato dal Consiglio Nazionale.
Il Bailli Délégué convoca i Bailli Territoriali, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail, almeno una volta l’anno per una loro riunione congiunta, avente carattere consultivo, in cui saranno illustrate le iniziative  e lo stato, anche economico, del “Bailliage d’Italie”.


Articolo 9
CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale costituisce organo del “Bailliage d’Italie”. Esso è composto da sei a dodici membri, oltre al Bailli Délegué, che vengono da lui direttamente nominati tra gli associati.
Le cariche sono annuali e rinnovabili, come sopra detto.
Il Consiglio Nazionale:
- coadiuva il Bailli Délégué;
- approva il bilancio dell’esercizio annuale;
- stabilisce l’entità della quota associativa da corrispondersi da parte degli associati;
- valuta l’opportunità di istituire singoli Baillages Territoriali;
- delibera, su proposta del Bailli Délégué, in merito alle nomine e alle promozioni relative ai gradi associativi;
- nomina l'eventuale Collegio dei Revisori. 
All’interno del Consiglio Nazionale sono presenti le seguenti cariche con le specifiche competenze: 
1) CHANCELIER. Suoi compiti sono:
a) rappresentare a tutti gli effetti il Bailli Délégué in caso di sua assenza o impedimento;
b) redigere e far approvare il verbale delle riunioni, inviandolo successivamente ai partecipanti alle stesse;
c) dare esecuzione alle deliberazioni dei Consiglio Nazionale; 
d) provvedere al corretto funzionamento della associazione sia a livello nazionale sia periferico;
e) promuovere, d’intesa con l’Argentier Nazionale, incontri annuali, singoli o di gruppo, con i Vice-Chanceliers/Argentiers dei Bailliages Territoriali per accordarsi sulle modalità da seguire per la corretta conduzione tecnico-amministrativa.
2) ARGENTIER. Suoi compiti sono:
a) ricevere le schede di ammissione e di promozione, le relative quote, vistarle e inviarle al Bailli Délégué;
b) inviare alla “Chaîne” le schede di adesione e di promozione precedentemente vistate dal Bailli Délégué;
c) riscuotere dai Bailliages Territoriali le quote associative per l’anno in corso entro il 31 marzo;
d) inviare la quota-parte spettante alla Tesoreria della “Chaîne”;
e) tenere aggiornato l’elenco degli associati (Confrères);
f) tenere aggiornato il libro Cassa;
g) provvedere al pagamento delle spese occorrenti autorizzate dal Bailli Délégué;
h) preparare il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
i) promuovere, d’intesa con lo Chancelier Nazionale, incontri annuali, singoli o di gruppo, con i Vice-Chanceliers/Argentiers dei Bailliages Territoriali per accordarsi sulle modalità da seguire per la corretta conduzione tecnico-amministrativa.
3) CONSEILLER GASTRONOMIQUE. Obbligatoriamente “non Professionnel”, ha il compito di:
a) promuovere incontri annuali, singoli o di gruppo, con i Vice-Conseillers Gastronomiques dei Bailliages Territoriali per accordarsi sulle modalità pratiche da seguire nella scelta dei menu e dei vini in occasione dei Repas Amicals che si svolgono nelle varie zone;
b) in occasione dei Gala durante lo svolgimento dei relativi Grands Chapitres, in accordo con il Conseiller Culinaire e con i corrispondenti incaricati, stabilire la scelta delle vivande, dei vini e la loro corretta successione nella presentazione a tavola.
4) CONSEILLER CULINAIRE. Obbligatoriamente “Professionnel”, ha il compito di:
a) promuovere incontri annuali, singoli o di gruppo, con i Vice-Conseillers Culinaires dei Bailliages Territoriali per l’aggiornamento delle tecniche da osservare nella lavorazione delle materie prime inerenti alla preparazione delle pietanze, alla griglia e allo spiedo in modo particolare;
b) accordarsi con i Vice-Conseillers Culinaires e con i Vice-Conseillers Gastronomiques dei vari Bailliages Territoriali onde organizzare la selezione territoriale e nazionale in occasione degli annuali Concorsi “Meilleur Jeune Chef Rôtisseur” e “Meilleur Jeune Sommelier”; il vincitore di tali selezioni rappresenterà il “Bailliage d’Italie” alla finale mondiale che ogni anno si terrà in data e luogo stabiliti dalla “Chaîne”.
5) CHARGÉ DE MISSIONS. Suoi compiti sono:
a) curare le Pubbliche Relazioni interne ed esterne d’intesa con il Bailli Délégué;
b) accogliere gli ospiti italiani e stranieri nel corso delle riunioni conviviali;
c) nel Gala dei Grand Chapitres, d’intesa con il Bailli Délégué e con lo Chargé de Presse, stabilire l’assegnazione dei posti a tavola facilitando i rapporti di conoscenza e di amicizia;
d) controllare la puntualità di tutti negli incontri conviviali, facendo servire il pranzo all’ora prevista;
e) controllare che nessuno fumi sino al dessert;
f) controllare che tutti gli associati (Confrères) indossino il collare distintivo del grado;
g) curare, d’intesa con lo Chargé de Presse, la corretta esecuzione dei menu per ogni singola manifestazione.
6) CHARGÉ DE PRESSE. Suoi compiti sono:
a) intrattenere i rapporti con la stampa;
b) curare le informazioni da pubblicare sul magazine internazionale;
c) collaborare – coordinandosi con il Bailli Délégué, il quale detta la linea editoriale – con il Direttore della rivista Le Rôtisseurs, che informa i soci dell’attività dei singoli Bailliages Territoriali e promuove il “Bailliage d’Italie”;
d) promuovere incontri annuali, singoli o di gruppo, con gli Chargé de Presse Territoriali per accordarsi sulle modalità tecniche da seguire nella scelta del materiale e delle foto da pubblicare sugli organi di stampa mondiale e nazionale, nonché su periodici locali d’informazione.
7) ECHANSON. Suo compito principale è quello di essere di guida ai Confrères per la comprensione e l’apprezzamento del vino, per la sua valutazione e il conseguente abbinamento ai cibi. 

 

Articolo10
RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Bailli Délégué convoca e presiede il Consiglio Nazionale, stabilendo l’ordine del giorno delle questioni da discutere.
Il Consiglio Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto manifestato dal Bailli Délégué.
Qualora ricorrano particolari esigenze, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale tutti o alcuni Bailli Territoriali. Se nell’ordine del giorno è previsto di discutere argomenti che interessano un particolare Bailliage Territoriale, il relativo Bailli viene invitato a partecipare alla riunione.
La convocazione – contenente l'ordine del giorno e gli inviti –deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail, almeno otto giorni prima della riunione, in modo che i partecipanti siano in grado di discutere sugli argomenti posti alla loro attenzione.

 

Articolo 11 
 ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea Generale Nazionale degli Associati (Confrères e Consoeurs) è composta da tutti gli associati del “Bailliage d’Italie” in regola col pagamento delle quote e ciascun associato ha diritto a un solo voto.
Essa è convocata dal Bailli Délégué almeno una volta l’anno entro il 30 novembre (normalmente in occasione del Grand Chapitre Nazionale) ed è presieduta dallo stesso.
La convocazione delle Assise – con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo, nonché dell'ordine del giorno – sarà comunicata per iscritto (lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail) dal Bailli Délégué ai Bailli Territoriali; questi ultimi avranno l'obbligo di trasmetterli a tutti i propri associati (Confrères-Consoeurs) almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea medesima. Convocazione e ordine del giorno potranno essere pubblicati sulla rivista Le Rôtisseur.
L’Assemblea delibera su ciò che è previsto all’ordine del giorno predisposto dal Bailli Délégué.
Sono ammesse non più di tre deleghe, da parte di soci in regola col pagamento delle quote, a ciascun partecipante all’Assemblea.
L’Assemblea deve essere altresì convocata dal Bailli Délégué ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Bailli Territoriali. In tal caso, l’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o e-mail.
L’Assemblea degli associati, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
L’Assemblea degli associati delibera a maggioranza dei presenti.

 

Articolo 12
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è eletto dal Consiglio Nazionale. Esso dura in carica un anno e i membri sono rieleggibili.
Il Collegio controlla la gestione economica e finanziaria dell’Associazione e redige la relazione da presentare all’Assemblea.

 

Articolo 13
BAILLI TERRITORIALI

I Bailli Territoriali sono nominati dal Bailli Délégué, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Essi hanno la responsabilità della ricerca e della proposta di ammissione di nuovi associati e dell’organizzazione degli incontri conviviali.
Sono coadiuvati da un Consiglio Direttivo da essi nominato, composto da: un Vice-Chancelier, un Vice-Argentier (oppure da un Vice-Chancelier/Argentier); un Vice-Chargé de Presse; uno o più Vice-Chargé de Missions (con diverse deleghe), un Vice-Conseiller Gastronomique, un Vice-Conseiller Culinaire, un Vice-Echanson.
Il Consiglio Direttivo di ogni singolo Bailliage Territoriale dura in carica un anno e può essere riconfermato.
Ciascuno dei Consiglieri svolge le sue funzioni esplicandole in analogia con quelle del Consiglio Nazionale.
In particolare:
il Vice-Chancelier/Argentier deve curare la raccolta e l’invio tempestivo all’Argentier Nazionale delle quote associative annuali;
il Vice-Chargé de Presse è tenuto a redigere le relazioni dei singoli incontri e inviarle con regolarità e nei tempi prescritti allo Chargé de Presse Nazionale, e, se possibile, agli organi di stampa locale.
Il Bailli, entro il 31 gennaio di ciascun anno, redige una relazione sulle attività svolte dal suo Bailliage Territoriale, che viene inviata al Bailli Délégué entro la fine del mese di  febbraio di ciascun anno.
Il Bailli Délégué convoca i Bailli Territoriali, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail, almeno una volta l’anno entro il 30 novembre (normalmente in occasione dei Grandi Capitoli Nazionali) per una riunione congiunta di carattere illustrativo e consultivo dello stato del “Baillage d’Italie”.

 

Articolo 14
AMMISSIONE DEI SOCI

Chiunque – senza distinzione di sesso, razza o religione – può essere chiamato a far parte del “Bailliage d’Italie”, purché abbia compiuto 18 anni e ne condivida le finalità e i comportamenti, di cui ai precedenti articoli numero 2 e numero 5, e si impegni a partecipare alle manifestazioni da esso organizzate sia a livello locale sia nazionale.
Per essere ammessi al “Bailliage d’Italie” occorre farne domanda, compilando gli appositi moduli, ed essere presentati da due soci in regola con i pagamenti delle quote, i quali assumono la responsabilità del candidato.
La domanda così compilata deve essere indirizzata al Bailli Délégué, accompagnata dalla prova dell’avvenuto pagamento dell’ammontare dei diritti di ammissione e della quota del primo anno.
Il Bailli Territoriale che si fa tramite della trasmissione della domanda di ammissione si assicura che questa sia correttamente e interamente compilata, dà il suo parere e la trasmette all’Argentier Nazionale.
L’Argentier indica sulla domanda la data e la somma ricevuta e la trasmette al Bailli Délégué.
Il Bailli Délégué conserva la domanda nell’archivio del Bailliage Nazionale.
Una copia, corredata del parere del Bailli Délégué, redatta su uno stampato speciale, è indirizzata al Grand Chancelier della “Chaîne”.

 

Articolo 15
QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni anno i soci sono tenuti a pagare una quota fissata dal Consiglio Nazionale, quota che comprende sia i diritti spettanti al “Bailliage d’Italie” sia quelli che il “Bailliage d’Italie” obbligatoriamente versa per ogni associato alla “Chaîne”.
Nel caso in cui la quota annuale non sia saldata entro il 30 aprile, il Consiglio Magistrale della “Chaîne” potrà dichiarare decaduto l’associato. Per tornare a far parte dell’associazione, ogni persona radiata per questo motivo dovrà farne domanda scritta.
La quota è intrasferibile.

 

Articolo 16
NOMINE, PROMOZIONI E RADIAZIONI

Le nomine e le promozioni sono disposte, su proposta del Bailli Délégué, dal Consiglio di Amministrazione della “Chaîne”. Esse sono fatte a nome del Consiglio Magistrale della “Chaîne” e comunicate agli interessati dal Grand Chancelier.
La qualità di associato si perde:
- per dimissioni;
- per radiazione pronunciata per mancato pagamento della quota associativa annuale e dopo una infruttuosa messa in mora di 30 (trenta) giorni;
- per radiazione – pronunciata dalla “Chaîne des Rôtisseurs” e comunicata dal Bailli Délégué – per rilevanti inosservanze e infrazioni allo Statuto (e in particolare per l’infrazione all’obbligo di fraternità di cui al precedente articolo 5) o per altro grave motivo. In ogni caso, non potrà farsi luogo alla radiazione se il membro incolpato non è stato previamente avvertito, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail, e non è stato messo in grado di presentare una difesa scritta a propria discolpa, da inoltrarsi al Consiglio Nazionale a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail, entro 15 giorni dal ricevimento della notizia di radiazione.
Gli associati receduti o espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della associazione.

 

Articolo 17
INTRONIZZAZIONI

Ogni persona accolta o promossa nella “Chaîne” deve obbligatoriamente ricevere le insegne del suo grado nel corso di uno Chapitre tenuto in qualsiasi Paese del mondo.
L’associato deve essere in regola con le quote associative.
Prima di ricevere solennemente le insegne del grado, gli intronizzandi debbono prestare il giuramento stabilito.
La cerimonia di intronizzazione è presieduta personalmente dal Grand Chancelier o da un membro del Consiglio Magistrale della “Chaîne” da lui delegato.
Le insegne possono essere consegnate soltanto in occasione di uno Chapitre autorizzato e mai nel corso di Dîner o di un Repas Amical.
Dopo l’intronizzazione, i nuovi membri della “Chaîne” ricevono il relativo diploma. Così pure nel caso di promozione. 

 

Articolo 18
TITOLI - GRADI - INSEGNE

I soci del “Bailliage d’Italie” e dei “Baillages Territoriali” a esso collegati, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Direttive della “Chaîne”, si distinguono in:  

 a) SOCI AMATEURS

CHEVALIER (Cavaliere): gastronomo che possiede uno spiedo. Primo grado nella “Chaîne”. Medaglia e catena d’argento su nastro viola, bordato blu chiaro.
DAME DE LA CHAÎNE: titolo femminile corrispondente al primo grado nella “Chaîne”. Medaglia e catena d’argento su nastro viola, bordato blu chiaro.
OFFICIER (Ufficiale): gastronomo, promozione dopo almeno due anni di Chevalier, membro attivo della “Chaîne”, personalità, presidente di associazione che si desidera onorare. Medaglia e catena d’oro su nastro viola, bordato rosso.
GRAND OFFICIER: Promozione eccezionale di un Officier, gastronomo che si sarà distinto per  il suo proprio dinamismo in seno alla “Chaîne”, possibile dopo dieci anni di appartenenza alla Confrérie, ma soltanto in seguito all'approvazione del Bailli Délégué. Medaglia e catena d'oro su nastro viola con banda tango, due bordi rossi.
PAIR (Pari): Gastronomo, promozione d’Officier. Medaglia e catena d’oro su nastro viola, bordato tango.
CHEVALIER D'HONNEUR: Titolo onorifico più elevato. Può essere attribuito a una alta personalità. Medaglia e catena d’oro su nastro striato amaranto.
GRAND OFFICIER D'HONNEUR: È il più elevato titolo onorifico, riservato ai Sovrani, ai Capi di Stato o ai Ministri. È rilasciato soltanto su concessione del Presidente. Medaglia e catena d'oro su nastro granata, bordato d'oro.

b) SOCI PROFESSIONNELS DI CUCINA

RÔTISSEUR: Giovane cuoco che si occupa dello spiedo; può essere nominato solo col patrocinio del suo datore di lavoro, membro della “Chaîne”. Medaglia e catena d’argento.
CHEF RÔTISSEUR: Cuoco che dirige una cucina dove gli arrosti sono preparati allo spiedo; può essere nominato solo col patrocinio del suo datore di lavoro, membro della “Chaîne”. Medaglia e catena d’argento su nastro tango, con scudo speciale “rôtisseurs”.
MAÎTRE RÔTISSEUR: Proprietario, direttore o gerente di ristorante con spiedo in cui assicura personalmente la direzione della cucina. Medaglia e catena d’argento su nastro tango, bordato rosso, con scudo speciale “rôtisseur”.
OFFICIER MAÎTRE RÔTISSEUR: Promozione di Maître Rôtisseurs dopo almeno 5 anni dalla sua intronizzazione. Medaglia e catena d’oro su nastro viola con banda tango, bordato rosso, con scudo speciale “rôtisseur”.
GRAND OFFICIER MAÎTRE RÔTISSEUR: Promozione a titolo eccezionale di Maître Rôtisseurs. Medaglia e catena d’oro su nastro viola con banda rossa, bordato tango, con scudo speciale “rôtisseur”.

b) SOCI PROFESSIONNELS DELLA TAVOLA E DEI VINI

PROFESSIONNEL DE LA TABLE: Persona direttamente impiegata nei servizi di ristorante. Medaglia e catena d'argento su nastro viola, con distintivo «assiette et couvert».
CHEF DE TABLE: Maître d’hôtel o Chef de rang di locale accettato nella “Chaîne”; può essere nominato solo col patrocinio del suo datore di lavoro, membro della “Chaîne”. Medaglia e catena d’argento su nastro viola, con banda tango.
PROFESSIONNEL DU VIN: Persona direttamente impiegata in viticoltura, compresi i proprietari, i direttori e gli amministratori di aziende agricole e di cantine, i direttori di accademie del vino o di scuole superiori di enologia, i distributori o i proprietari di rivendite artigianali di vini, di bevande distillate e fermentate. Medaglia e catena d'argento su nastro viola, con banda tango, bordata blu chiaro e con distintivo «grappe de raisins».
SOMMELIER: Sommelier, responsabile di cantina, docente in scuole di enologia. Medaglia e catena d'argento su nastro viola, con banda tango, con distintivo «bouteille et verre».
MAÎTRE RESTAURATEUR: Proprietario, direttore o gerente di ristorante accettato nella “Chaîne” in cui non assicura personalmente la direzione della cucina. Medaglia e catena d’argento su nastro viola con banda tango, bordato blu.
MAÎTRE HÔTELIER: Direttore o proprietario d'hôtel, docente in scuole superiori alberghiere. Medaglia e catena d'argento su nastro viola, con banda tango, bordata di blu chiaro, con distintivo «hôtelier».
MAÎTRE SOMMELIER: Responsabile dei Sommelier di un ristorante, docente in scuole superiori di enologia. Medaglia e catena d'argento su nastro viola, con banda tango, bordata di blu chiaro, con distintivo «bouteille et verre».
OFFICIER MAÎTRE RESTAURATEUR: Promozione di un Maître Restaurateur. Medaglia e catena d'oro su nastro viola, con banda tango, bordato di rosso, con distintivo «restaurateur».
OFFICIER MAÎTRE HÔTELIER: Promozione di un Maître Hôtelier. Medaglia e catena d'oro su nastro viola, con banda tango, bordato di rosso, con distintivo «hôtelier».
OFFICIER MAÎTRE SOMMELIER: Promozione di un Maître Sommelier. Medaglia e catena d'oro su nastro viola, con banda tango, bordato di rosso, con distintivo «bouteille et verre».
GRAND OFFICIER MAÎTRE RESTAURATEUR: Promozione eccezionale di un Officier Maître Restaurateur, possibile dopo dieci anni di appartenenza alla “Chaîne”, ma soltanto in seguito all'approvazione del Bailli Délégué. Medaglia e catena d'oro su nastro viola, con banda tango, due bordature rosse e distintivo «restaurateur».
GRAND OFFICIER MAÎTRE HÔTELIER: Promozione eccezionale di un Officier Maître Hôtelier, possibile dopo dieci anni di appartenenza alla “Chaîne”, ma soltanto in seguito all'approvazione del Bailli Délégué. Medaglia e catena d'oro su nastro viola, con banda tango e rosso, bordato di rosso, con distintivo «hôtelier».
GRAND OFFICIER MAÎTRE SOMMELIER: Promozione eccezionale di un Officier Maître Sommelier, possibile dopo dieci anni di appartenenza alla “Chaîne”, ma soltanto in seguito all'approvazione del Bailli Délégué. Medaglia e catena d'oro su nastro viola, con banda tango e rosso, bordato di rosso, e distintivo «bouteille et verre».

c) AMMINISTRATORI DELLA CHAÎNE? 

CONSIGLIO MAGISTRALE: medaglia e catena d’oro su nastro striato rosso, bordato oro.
BAILLI DÉLÉGUÉ, BAILLI D’HONNEUR: medaglia e catena d’oro su nastro verde, bordato oro.
MEMBRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE. Chancelier, Argentier, Conseiller Culinaire, Conseiller Gastronomique, Chargé de Missions, Chargé de Presse: medaglia e catena d’oro su nastro blu, bordato oro.? Echanson: tastevin e catena d'oro su nastro blu, al centro tango e granata, bordato oro.
BAILLI TERRITORIALI: medaglia e catena d’oro su nastro striato verde con scudo recante lo stemma territoriale.
MEMBRO DI CONSIGLI DIRETTIVI TERRITORIALI. Vice-Chancelier, Vice-Argentier, oppure Vice-Chancelier/Argentier, Vice-Conseiller Culinaire, Vice-Conseiller Gastronomique, Vice-Chargé de Missions, Vice-Chargé de Presse: medaglia e catena d’oro su nastro blu con scudo recante lo stemma territoriale. Vice-Echanson: tastevin e catena d'oro su nastro blu, al centro tango e granata.

d) COMMANDEUR

La targhetta di COMMANDEUR SILVER  sarà consegnata, su richiesta, ai soci della “Chaîne”, dopo dieci anni dalla loro intronizzazione e di appartenenza ininterrotta. Sempre con le medesime modalità, dopo venti anni l'onorificenza sarà di COMMANDEUR; dopo 30 anni, l'onorificenza sarà di OFFICIER COMMANDEUR; dopo 40 anni l'onorificenza sarà di GRAND COMMANDEUR.


Articolo 19
PROMOZIONI

Promozioni potranno essere concesse in favore di soci che si saranno segnalati per la loro assiduità alle riunioni o per la loro dedizione al buon andamento dell’associazione, ma solo dopo che sia trascorso un tempo minimo di due anni a partire dalla data di intronizzazione nel grado.

 

Articolo 20
NORME RELATIVE AI PROFESSIONNELS

Uno degli scopi principali della “Chaîne” è di mantenere e favorire la propaganda e il miglioramento della gastronomia nel mondo.
1 - NOMINE MAÎTRES: Il candidato al titolo di “Maître” (proprietario, gestore o direttore di un ristorante) dovrà essere presentato da due soci della “Chaîne” aventi in essa un grado amministrativo o almeno due anni di anzianità e che firmeranno la domanda come padrini. Lo stampato domanda di ammissione dovrà essere interamente riempito, datato e firmato dal candidato e siglato con il timbro del locale. Il candidato aggiungerà documentazione la più completa possibile sul suo ristorante ed eventualmente del suo hotel e darà referenze sul suo stato professionale. La domanda sarà inviata al Bailli Territoriale, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di primo anno.
2 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE: Nessun Professionnel può essere nominato se l’esercizio per il quale la domanda è presentata non possiede spiedo o griglia, di importanza proporzionata al locale e funzionante in permanenza. Ogni menu dovrà comportare almeno un arrosto o un grigliata. In ogni caso, è bene specificato che i titoli attribuiti possono essere soggetti a revisione in qualsiasi momento. I Professionnels, proprietari o impiegati, non potranno essere ammessi alla “Chaîne” se non dirigono una struttura o non lavorano nel settore della ristorazione. Sono specificamente esclusi: posti di ristoro (spacci), fabbriche di conserve o prodotti alimentari cucinati.
3 - UTILIZZAZIONE DELLE INSEGNE DELLA “CHAÎNE”: La presentazione stampata o scritta dei menu dovrà obbligatoriamente essere fatta su carta recante lo scudo della “Chaîne”  impresso o incollato, con esclusione di pubblicità. È rigorosamente vietata, sotto pena di radiazione immediata, l’utilizzazione delle insegne della “Chaîne” con lo scopo di assicurare pubblicità a un prodotto, qualunque esso sia. Nel caso in cui un membro commettesse tale atto, si esporrebbe inoltre a provvedimenti giudiziari.
4 - PERSONALE: Il personale deve essere rinomato per le sue qualità professionali, il suo portamento, la sua pulizia. Per quanto possibile, il personale di servizio dovrà portare lo scudo della “Chaîne”. In caso di assenza del proprietario dell’esercizio, egli dovrà essere sostituito da persona competente. Chef e aiuti: la candidatura di uno Chef de Table o di un Rôtisseur non potrà essere esaminata se non nel caso in cui il postulante abbia il suo datore di lavoro come primo padrino, socio della “Chaîne”, e sia al suo servizio da almeno sei mesi. Nel caso in cui il “Professionnel” lasci l’esercizio nel quale è stato nominato, egli si impegna a non portare più le insegne del suo grado se egli lavorerà in seguito in un esercizio il cui proprietario non sia socio della “Chaîne”.
5 - TARGHE: I Maîtres alla loro nomina riceveranno una targa che dovrà obbligatoriamente essere esposta all’esterno del ristorante. Queste targhe sono in deposito e restano di esclusiva proprietà della “Chaîne”. In caso di chiusura, di trasferimento o in caso di dimissioni o radiazione dalla “Chaîne”, i Maîtres si impegnano a restituire le targhe ai Bailli Territoriali entro 8 giorni. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il responsabile del Bailliage interessato dovesse constatare che il locale in questione non mantiene il livello di qualità di cucina, di servizio e di ospitalità compatibili con la qualità di membro della “Chaîne”. Dopo tale termine, il Bailli ha il diritto di provvedere al ritiro. I Bailliages Nazionali sono incaricati di prevedere delle procedure onde facilitare il rispetto di queste regole che sono condizione essenziale per il mantenimento della qualità e dell'eccellenza.
6 - INSTALLAZIONI: L’arredamento dell’esercizio deve essere perfetto, e anche tutti gli annessi (cucina, ufficio, economato, toilettes) devono essere rigorosamente puliti, dovendo dare una impressione eccellente e un perfetto comfort.
7 - INSEGNE DELLA “CHAÎNE”: Per ricevere nel proprio esercizio un socio della “Chaîne” che si sia fatto riconoscere, al “Professionnel” si raccomanda di indossare il ruban (collare con medaglia su nastro), il quale – per comodità – durante il servizio può essere sostituito da medaglia con catena senza nastro .
8 - RICEVIMENTO DEI SOCI DELLA “CHAÎNE”: I soci della confraternita, se si fanno riconoscere, e segnatamente se depositano la loro tessera rilasciata dalla “Chaîne”, devono essere serviti con la più grande attenzione; questo è d’altronde l’interesse dei Maîtres perché i soci medesimi sono per loro i migliori propagandisti. È augurabile che in occasione della visita nel loro esercizio da parte di soci della “Chaîne” la tavola sia preparata con l’aiuto di materiale personalizzato con le insegne della “Chaîne”.
9 - MENU E CARTA: La carta o il menu deve offrire sempre una scelta sufficiente di piatti e bevande di qualità.
10 - RIUNIONI CONVIVIALI: Ogni socio “Professionnel” ha l’obbligo, almeno una volta l’anno, di mettersi a disposizione del suo Bailli Territoriale per organizzare, in data presa di comune accordo, una riunione conviviale.
11 - PUBBLICITÀ: La pubblicità dell’esercizio di un socio “Professionnel” deve sempre corrispondere alla realtà, essere di buon gusto, evitando il superfluo.
12 - CESSIONE DI UN ESERCIZIO: Il successore di un socio “Professionnel” appartenente alla “Chaîne” non è ammesso d’ufficio alla Confraternita, ma deve presentare apposita domanda di ammissione. Ciò vale anche allorquando un socio “Professionnel” cambia esercizio e desidera restare Maître. Una nuova domanda sarà esaminata secondo il Regolamento.
13 - CASI DI PLURALITÀ DI RISTORANTI: La qualifica di socio “Professionnel” è valida per un solo esercizio. Se un candidato è proprietario o direttore di una catena di ristoranti, la sua ammissione sarà accolta solo per un esercizio o per una sala designata. Nel caso di un esercizio avente parecchie categorie di sale nello stesso immobile, la qualifica di socio è valida solo per quella designata dalla “Chaîne”. È formalmente vietato a un socio di servirsi dello stemma dell'associazione sui menu, o della targa, in altra sala dell’esercizio; questa targa dovrà figurare all’ingresso o all’interno della sala con menzione della sola sala riconosciuta. Nella pubblicità dovrà essere fatta menzione solo di questa sala.

 

Articolo 21
NORME PER LE ELEZIONI

I Bailli Territoriali sono nominati dal Bailli Délégué e, a loro volta, i Bailli Territoriali nominano i rispettivi Consigli, in analogia di quanto sopra disposto all’articolo 8 del presente Statuto. 

 

Articolo 22
PATRIMONIO

Il “Bailliage d’Italie” trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:
- dalle quote associative di iscrizione;
- dalle quote associative annuali;
- dai versamenti volontari degli associati;
- da eventuali contributi di enti o istituti di credito; 
- da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell’associazione;
- da eventuali introiti derivanti dall’attività dell’associazione stessa;
- da ogni altra entrata.

 

Articolo 23
ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
L’Argentier, alla fine di ogni anno, provvede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere depositato entro il 30 aprile nella sede sociale ed essere quindi approvato dal Consiglio Nazionale.
Gli avanzi di bilancio eventualmente risultanti dopo i necessari accantonamenti potranno essere destinati ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto,  utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la devoluzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 24
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

A integrazione di quanto in precedenza specificato, si precisa che ogni Bailliage – Nazionale o  Territoriale – è tenuto ad assolvere autonomamente agli adempimenti fiscali previsti dalla Legge.
A prescindere dall’attività svolta, ogni Bailliage – Nazionale o  Territoriale – dovrà tenere un registro dei movimenti di cassa.
Sono inoltre consigliabili:
- l’istituzione di un libro contabile, ove registrare le entrate e le uscite;
- la predisposizione, a fine anno, di un rendiconto consuntivo;
- la predisposizione di un rendiconto preventivo;
- l’istituzione di tanti libri dei verbali, quanti sono gli organi dell’associazione, così come individuati dallo Statuto; i Bailli Territoriali si limiteranno a tenere il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, unico organo previsto;
- la tenuta di un libro dei soci;
- la nomina del Collegio dei Revisori (persone interne o esterne all'associazione). Per i Bailliages Territoriali è prevista la figura del Revisore dei Conti (persona interna o esterna all'associazione), che farà una relazione sul proprio operato di controllo, ma non è obbligato a tenere il libro dei verbali.

Il Bailliage d’Italie e ciascun Bailliage Territoriale, in sede di costituzione o anche successivamente, dovranno farsi attribuire un Codice Fiscale. 
Il Codice Fiscale consentirà a ogni Bailliage Territoriale di aprire un proprio Conto Corrente bancario, attraverso il quale far transitare tutte le operazioni del Bailliage, come, per esempio, le quote associative incassate e quelle versate alla Tesoreria Nazionale. 
Per lo svolgimento dell’attività, sempre che ci si attenga alle limitazioni sopra indicate, non sarà invece necessaria una partita IVA. 


Articolo 25
VINCOLO PER I BAILLIAGES TERRITORIALI

Tutti i Bailliages Territoriali devono attenersi alle disposizioni contenute nel presente Statuto del Bailliage Nazionale della “Chaîne des Rôtisseurs”.


Articolo 26
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’associazione si scioglie per le cause previste dalla legge e per deliberazione dell’Assemblea.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Il patrimonio sociale sarà devoluto a favore di associazioni con finalità analoghe a norma delle vigenti leggi in materia. 

 

Articolo 27
NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge previste dal Codice Civile italiano e, per quanto non in contrasto e qui previsto, le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti della “Chaîne des Rôtisseurs”.

 


CHAÎNE DES RÔTISSEURS

Viale Ancona 53 - 30172 - Venezia
E-mail: info@chaine-des-rotisseurs.it

 
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